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Un solo condomino può far revocare la nomina dell'amministratore di condominio?

  • avvocatoelisaguerr
  • 24 feb
  • Tempo di lettura: 1 min

La risposta è sì.

Al ricorrere di gravi irregolarità, ogni condomino può chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare l’amministratore; in caso di mancata rimozione da parte dell’adunanza, ciascun condomino può rivolgersi all’ autorità giudiziaria (art. 1129 cod. civ.).

Il codice civile individua alcune delle irregolarità gravi che giustificano la revoca giudiziale:

  • l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

  • la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;

  • la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale;

  • la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condòmini;

  • l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

  • qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;

  • l’inottemperanza agli obblighi di corretta tenuta dei registri condominiali;

  • l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei propri dati anagrafici e professionali.

L’elenco indicato dal codice civile non è esaustivo: deve essere il giudice, di volta in volta, a valutare la gravità dell’inadempimento dell’amministratore.

Dunque, la revoca giudiziale su ricorso del singolo condomino può essere chiesta anche nelle ipotesi non espressamente contemplate dalla legge: ciò che conta è che l’amministratore abbia commesso una grave violazione dei propri doveri.

24 Febbraio 2025


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