Responsabilita' dei Magistrati: errore di diritto o illecito disciplinare?
- avvocatoelisaguerr
- 7 nov
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Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU. sent. n. 29201 del 5 Novembre 2025) di recente si sono pronunciate sulla responsabilità disciplinare dei magistrati chiarendo il confine tra errore di diritto commesso dal Giudice e l'illecito disciplinare.
Al centro della decisione, la vicenda che ha coinvolto due magistrate della Corte d’assise di Taranto per la liquidazione abnorme dei compensi agli amministratori giudiziari dell’Ilva, poi corretta d’ufficio. La Corte ha colto l’occasione per ridefinire i criteri che rendono l’errore “grave” e quindi sanzionabile.
Le Sezioni Unite hanno innanzitutto chiarito che l’errore commesso non poteva qualificarsi come “errore di calcolo”, bensì come errore di diritto, poiché aveva riguardato il criterio giuridico applicato alla liquidazione dei compensi.L’art. 3 del d.P.R. 177/2015, infatti, stabilisce che le percentuali vanno applicate per scaglioni progressivi sul valore dell’azienda, e non sull’intero ammontare: una differenza sostanziale, che le magistrate avevano interpretato in modo errato.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l’errore, pur giuridicamente scorretto, non fosse “grave” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. 109/2006, perché privo di intento deviato o negligenza inescusabile.Le magistrate, infatti, avevano agito in un contesto processuale eccezionalmente complesso (44 imputati, oltre 1.400 parti civili e una sentenza di 3.700 pagine) e avevano tempestivamente adottato misure per correggere l’errore, evitando un grave danno per l’Erario e per le parti.
Il Collegio ha valorizzato la condotta riparativa delle incolpate, sottolineando che l’adozione di provvedimenti di autotutela, anche se tecnicamente impropria, era ispirata alla tutela dell’interesse pubblico e non aveva prodotto alcun danno effettivo.Le Sezioni Unite ribadiscono così che la violazione di legge assume rilievo disciplinare solo se accompagnata da un comportamento deontologicamente deviante, idoneo a compromettere il prestigio dell’ordine giudiziario o la credibilità del magistrato.
Il principio di diritto ricavabile dalla decisione delle Sezioni Unite è il seguente:
«L’errore di diritto commesso dal magistrato nell’esercizio della funzione giurisdizionale non è di per sé idoneo a integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 109/2006. Occorre una valutazione complessiva della vicenda e della condotta del magistrato, tenendo conto della gravità della violazione, delle conseguenze prodotte e dell’eventuale iniziativa riparativa volta a eliminare o prevenire pregiudizi per le parti o per l’Erario».
Le Sezioni Unite riconoscono che l’errore è connaturato all’attività giurisdizionale, ma solo quando si accompagna a negligenza grave o dolo può tradursi in illecito disciplinare.
La decisione chiude una vicenda di forte impatto mediatico, quella dei compensi milionari dell’Ilva, ma apre una riflessione più ampia sul rapporto tra diritto, responsabilità e fiducia nel magistrato.
L’errore di diritto, se onestamente riconosciuto e corretto, non è colpa; diventa colpa solo quando tradisce il dovere di diligenza e il rispetto del ruolo giudiziario.
7.11.2025







