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Rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di annotare nell'atto di nascita il nome della madre intenzionale.

  • avvocatoelisaguerr
  • 17 giu
  • Tempo di lettura: 2 min

La I Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15075 del 5.06.2025 ha affermato che, in caso di concepimento all’estero mediante l’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, è illegittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di indicare nell’atto di nascita del bambino, nato in Italia, non solo il nome della madre biologica, ma anche quello della madre intenzionale, legata alla prima da una relazione sentimentale e con la quale ha condiviso il progetto genitoriale. Tale decisione è sorretta dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale (Corte cost., sentenza n. 68 del 2025).

Pur confermando la sentenza impugnata, la Suprema Corte ne ha corretto la motivazione, rilevando che alla soluzione favorevole al riconoscimento della genitorialità, sin dalla nascita, della madre intenzionale, non poteva pervenirsi - prima della pronuncia di incostituzionalità - per via di interpretazione, sia pure evolutiva o costituzionalmente conforme, atteso l’insormontabile ostacolo dell’univoco tenore letterale dell’enunciato normativo, poiché nel nostro sistema il giudice comune non è un interprete totalmente libero, ben potendo attribuire al testo una portata in linea con l’evoluzione del contesto valoriale emergente dalla Costituzione e dalle Carte sui diritti, ma senza stravolgere i significati potenzialmente ricavabili dal testo, sostituendosi inammissibilmente alla volontà del legislatore democraticamente eletto.

17 Giugno 2025

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