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Nessuna multa e no al taglio punti se l'autovelox non è omologato...

  • avvocatoelisaguerr
  • 31 mar
  • Tempo di lettura: 1 min

Approfondimento in materia.

In base all'ordinanza n. 10505/2024 della Suprema Corte di Cassazione, cade definitivamente il verbale con la sanzione amministrativa e il taglio dei punti patente perchè l'omologazione ha natura tecnica, oltre che amministrativa perchè serve a garantire la funzionalità dello strumento, condizione indispensabile affinchè sia legittimo l'accertamento della violazione attraverso la misurazione elettronica della velocità.

Anche il Giudice di Pace di Alcamo con una sentenza del 21 Marzo 2025 ha aderito all'orientamento suddetto della Cassazione.

Nel caso di specie è stata accolta l'opposizione proposta dal proprietario del veicolo. E' stato annullato il verbale con la multa di 190 euro e il taglio di tre punti sulla patente ex art. 142 co. 8 CdS. Dal verbale emergeva soltanto l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture dell'apparecchio che ha rilevato l'eccesso di velocità e non anche l'omologazione, che è una procedura diversa perchè serve a garantire la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato. I due iter, spiega la giurisprudenza di legittimità, hanno caratteristiche, natura e finalità differenti: l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, mentre l'approvazione non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

31 Marzo 2025


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