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Nessun compenso per l'avvocato che inizia la causa senza ricorrere preventivamente agli istituti deflattivi del contenzioso come mediazione e negoziazione assistita.

  • avvocatoelisaguerr
  • 18 dic 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

L'avvocato perde il compenso per l'attività svolta se "inizia" la causa senza richiesta stragiudiziale e mediazione. La verifica sull'esistenza di una delle condizioni di procedibilità della domanda costituisce infatti un'obbligazione di risultato che è stata totalmente disattesa.

Tale principio è stato chiarito dal Tribunale di Roma - XI Sezione Civile G.I. Dott.ssa Sonia Suppressa con la sentenza civile depositata il 4.12.2024, che ha rigettato la domanda di un avvocato.

Il legale aveva chiesto alla cliente il pagamento del compenso per l'attività prestata fino alla rinuncia al mandato. La ex assistita si è opposta alla domanda eccependo l'inadempimento del professionista per violazione degli obblighi di diligenza professionale. Il legale, infatti, era incorso nella gravissima colpa di aver evocato in giudizio gli istituti di credito al fine di ottenere la liquidazione del conto titoli e del conto corrente intestati il pagamento delle polizze vita stipulate, senza effettuare alcuna preventiva richiesta stragiudiziale e senza aver esperito la mediazione obbligatoria, in considerazione della materia della controversia (mancata liquidazione di polizze assicurative) per la quale aveva ricevuto il mandato.

Il Tribunale di Roma, nel decidere la controversia, ha accertato l'esistenza del conferimento del mandato all'avvocato. Inoltre ha rilevato che le convenute non hanno mai contestato la debenza degli importi rivendicati in giudizio con la conseguenza che l'attività era stata del tutto inutile. Senza contare poi che il legale ha comunque tenuto in piedi il giudizio anche dopo l'avvenuto pagamento.

L'avvocato è incorso in un errore macroscopico allorchè non ha previamente invitato per iscritto le due società a corrispondere alla propria assistita quanto a lei spettante e ha introdotto il giudizio avanti il tribunale senza aver previamente esperito la procedura di mediazione obbligatoria, posta dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda.

18 Dicembre 2024

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