Nel caso in cui una compagnia telefonica non sia in grado di completare il processo di migrazione, è tenuta a informare il cliente o comunque a rispondere alle sue richieste tempestivamente.
- avvocatoelisaguerr
- 26 nov 2024
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Il caso in esame trae origine dalla richiesta di migrazione delle linee telefoniche di un'agenzia di viaggio da un operatore di telecomunicazioni a un altro. Nello specifico, l'agenzia di viaggio ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati dal ritardo con cui era stata attuata la migrazione.
Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta basandosi sulla dimostrazione da parte dell'operatore della sua impossibilità ad eseguire tempestivamente l'operazione, a causa di codici inesatti, sostenendo, inoltre, che l'agenzia di viaggi non aveva fornito la prova necessaria dell'inoltro dei corretti codici di migrazione.
La Corte d'Appello ha successivamente confermato la decisione del Tribunale, respingendo l'impugnazione dell'agenzia di viaggio.
L'agenzia di viaggio ha contestato l'adeguatezza della sentenza di appello in relazione agli artt. 1175, 1176 e 1218 c.c., sostenendo che la responsabilità dell'operatore era stata ingiustamente esclusa, senza considerare la sua presunta negligenza nel fornire l'adeguata migrazione della linea telefonica. Infatti, secondo l'art. 1218 c.c., il debitore è tenuto a risarcire il danno se non riesce a dimostrare che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento sia dovuto «da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».
Secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite, quando il creditore agisce per chiedere l'adempimento o constatare l'inadempimento, è necessario che alleghi e dimostri la mancanza di ottemperanza all'obbligazione. In tal caso, l'onere di dimostrare che l'adempimento è avvenuto correttamente ricade sul debitore, che deve fornire la prova dell'avvenuto adempimento.
Ne consegue che «allorquando siano provati la fonte dell'obbligazione ed il fatto storico dell'avvenuto adempimento e si controverta soltanto in ordine all'esattezza di quest'ultimo, spetterà al debitore della prestazione, quale che ne sia la posizione processuale, provare l'esattezza dell'adempimento, al fine dell'accoglimento della propria domanda o eccezione, anche con preciso riferimento al diligente adempimento degli obblighi accessori di informazione e di protezione».
Inoltre, il debitore è considerato responsabile per l'inadempimento fino al punto in cui dimostri che l'impossibilità dell'adempimento sia al di là delle sue capacità, presumendo che l'impossibilità sopravvenuta sia dovuta a sua colpa, a meno che dimostri il contrario. Tale impossibilità deve essere oggettiva, assoluta, e legata al contratto e all'obbligazione sottoscritti, e non deve derivare da una semplice difficoltà, ma da un impedimento, «obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso».
Ciò posto, la Suprema Corte ha evidenziato che il dovere derivante dalla buona fede oggettiva o correttezza dipende dalle circostanze specifiche del caso, dalla natura della relazione, dalla qualità delle parti coinvolte e dalla causa del contratto, richiedendo, in ogni caso, «di comunicare tutte le circostanze rilevanti ai fini dell'adempimento, specie nel caso si verifichino circostanze che potrebbero ostacolarlo, ritardarlo ovvero renderlo del tutto impossibile; obbligo questo che diviene ancor più cogente per colui che svolge un'attività professionale, tenuto conto delle asimmetrie informative che possono caratterizzare il rapporto contrattuale».
Inoltre, oltre all'an dell'obbligazione (dove prevale la buona fede), c'è il quomodo dell'adempimento dell'obbligazione (dove viene richiesta la diligenza secondo gli artt. 1175 e 1176 c.c.). Nel contesto specifico della telefonia, poi, la legge n. 40/2007 stabilisce che i contratti con operatori telefonici devono permettere ai clienti di cambiare operatore senza vincoli temporali o ritardi ingiustificati, senza spese aggiuntive non motivate dai costi del gestore e senza chiedere preavvisi superiori a trenta giorni.
Pertanto, l'utente della linea telefonica deve solo dimostrare il proprio diritto alla migrazione tempestiva verso un nuovo operatore, mentre la compagnia telefonica ha l'obbligo di dimostrare che le circostanze oggetto di doglianza sono dovute a cause a lei oggettivamente non imputabili, e di avere informato l'utente delle problematiche tecniche e delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, tali da renderlo impossibile.
Nel caso di specie, non avendo l'operatore fornito risposte nonostante le richieste del cliente e i ricorsi presentati al CORECOM, la Cassazione ha accolto il ricorso.
26 Novembre 2024







