Minorenne cade in un dirupo ai margini della strada: il Comune non è responsabile dell’incidente.
- avvocatoelisaguerr
- 29 lug
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In base a Cass. civ., sez. III, ord., 2 luglio 2025, n. 17945 la Suprema Corte ha confermato la valutazione compiuta in Appello: a causare l'incidente è stata la condotta imprudente della ragazzina, che conosceva il luogo, posto vicino alla sua casa.
La Cassazione osserva che in secondo grado si è raggiunta la conclusione che la persona danneggiata «disponesse, illo tempore, di un'adeguata capacità di intendere e di volere», desumendo tale importante dettaglio «dalla circostanza secondo cui ella giocava all'esterno della casa con il fratello ed era stata sentita», dopo l'incidente, «dichiarando cosa era accaduto».
In generale, comunque, vale il principio, precisano i Giudici, secondo cui «allorquando la vittima di un fatto illecito abbia concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo del responsabile di risarcirlo si riduce proporzionalmente, anche nel caso in cui la vittima fosse incapace di intendere e di volere, in quanto l'espressione "fatto colposo" non va intesa come riferentesi all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza».
29 Luglio 2025
