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Mantenimento del figlio maggiorenne depresso...

  • avvocatoelisaguerr
  • 3 gen
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Con la sentenza n. 32/2025 pubblicata il 2.01.2025 la I Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre, precisando che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di un' occupazione nel mercato del lavoro; inoltre, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento - che è a carico del richiedente il mantenimento - vertendo esso sulla circostanza di avere curato il figlio, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del figlio adulto in ragione del principio dell' autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di un autonoma collocazione lavorativa.

3 Gennaio 2025


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