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E' valida la mediazione se la parte presenzia da remoto e non firma digitalmente il verbale.

  • avvocatoelisaguerr
  • 10 giu
  • Tempo di lettura: 1 min

In base ad una sentenza del Tribunale di Modena (II Sezione Civile del 21,.01.2025) la mediazione civile disposta dal Giudice è valida anche se la parte presenzia all'incontro da remoto, collegata dallo studio del proprio avvocato, ma non può sottoscrivere il verbale perchè non dispone di firma digitale: il documento infatti, costituisce "un atto del gestore del percorso" e ai fini della validità risulta sufficiente la sottoscrizione del mediatore.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Modena nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di locazione non pagati è rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato utile esperimento della mediazione proposta dall'opponente. E ciò sul rilievo che l'avvocato del locatore non aveva una procura speciale sostanziale con riferimento allo specifico oggetto della mediazione e che il legale non era autorizzato a disporre dei diritti in contesa. In realtà il locatore opposto è personalmente presente all'incontro di mediazione, per quanto collegato via Internet dallo studio del proprio difensore: la circostanza risulta attestata in modo esplicito dal mediatore nel verbale. E il fatto che la parte non possa sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la sua partecipazione personale al tentativo di conciliazione.

La procura rilasciata, inoltre, deve ritenersi idonea a legittimare la partecipazione del difensore al procedimento di mediazione, anche in rappresentanza della parte: l'atto manifesta la volontà del locatore di farsi rappresentare nel procedimento conferendo al legale di ogni più ampio potere e facoltà di legge, nessuno escluso. Quindi la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta in modo valido.

10 Giugno 2025

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