top of page

Divieto per l'avvocato di percepire una parte del risultato della lite.

  • avvocatoelisaguerr
  • 4 giu
  • Tempo di lettura: 1 min

Sospeso l'avvocato per il patto di quote lite.


E' nullo l'accordo sottoscritto con il cliente per cui il compenso del legale è determinato in una percentuale del risultato della lite e non in rapporto al valore dei beni o degli interessi litigiosi: il divieto previsto dall'art. 13 della Legge 31.12.2012 n. 247 serve a tutelare sia l'interesse del cliente sia la dignità della professione forense, impedendo la commistione di interessi tra il professionista e l'assistito.

Pesa contro il legale ai fini della sanzione preliminare l'aver utilizzato proprio il patto di quota lite per ottenere il decreto ingiuntivo contro i clienti. E' il caso affrontato dalla Cassazione a Sezione Unite, la quale si è pronunciata con Ordinanza n. 14699 del 31.05.2025.

Il divieto di una percentuale sul risultato della lite serve ad evitare che il rapporto professionale si trasformi in un rapporto associativo in cui l'avvocato partecipa agli interessi economici finali della prestazione, il che si configura anche quando il compenso è correlato al risultato pratico dell'attività svolta. L'incolpato, nel caso specifico, non riesce a provare che il compenso sarebbe stato rapportato al valore della controversia.

4 Giugno 2025


ree

 
 
bottom of page