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APPALTO: decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia.

  • avvocatoelisaguerr
  • 8 lug
  • Tempo di lettura: 1 min

La Cassazione con la sent. n. 18409 depositata in data 7.07.2025 è tornata a pronunciarsi in tema di appalto.

In tema di appalto, l’obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell’opera appaltata, ai sensi dell’articolo 1667, secondo comma, Cc, presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l’accettazione dell’opera, espressa, tacita o presunta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica. Qualora l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (che sia successiva alla consegna), la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell’appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore. In tema di appalto, il “dies a quo” di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi, stabilito dall’art. 1667 c.c., terzo comma, Cc deve essere individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell’opera, con riserva di verifica, bensì con riferimento al momento della consegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell’opera stessa.

8 Luglio 2025

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