IL PASSEGGERO (TERZO) VIENE RISARCITO DALL'ASSICURAZIONE DEL VETTORE.
In caso di incidente stradale il passeggero in soprannumero viene risarcito immediatamente - Cass. 25033/2025.
La legge italiana ha introdotto una procedura speciale e privilegiata per il terzo trasportato (il passeggero). Il punto di riferimento è l’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Questa norma stabilisce un principio fondamentale: il passeggero che subisce danni (sia fisici che a cose) deve essere risarcito direttamente dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento dell’incidente. Questa è un’azione diretta che il passeggero può esercitare contro l’assicurazione del veicolo “vettore” (quello che lo trasportava).
L’elemento più importante è che il risarcimento è dovuto “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (D.lgs. n. 209/2005, art. 141). Lo scopo di questa legge è garantire al trasportato un indennizzo rapido, senza costringerlo ad aspettare la fine delle indagini su chi avesse torto o ragione (Cass. Sez. 3, sent. n. 3118/2025).
Prendiamo un esempio pratico: Tizio è passeggero nell’auto di Caio. L’auto di Caio si scontra con quella di Sempronio. Anche se la colpa dell’incidente è al 100% di Sempronio (che magari non ha rispettato uno stop), Tizio non dovrà chiedere i danni all’assicurazione di Sempronio, ma li chiederà direttamente all’assicurazione di Caio, seguendo la procedura prevista dall’articolo 148 dello stesso codice (D.lgs. n. 209/2005).




